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Il Consiglio di Stato interviene di nuovo a favore degli specializzati in Spagna
Con la sentenza n. 6/2024, ci pensa ancora una volta il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, a fare giustizia agli specializzati al Sostegno in Spagna, condannando nuovamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito italiano per il ritardo ingiustificato nel rispondere alle richieste di riconoscimento dei titoli conseguiti in Spagna
Ritardi dichiarati come ingiustificati
Nonostante il Ministero abbia migliorato la propria struttura organizzativa per gestire le istanze di riconoscimento, il ritardo ingiustificato continua infatti a creare un danno e un pregiudizio per i ricorrenti. L’inerzia del Ministero nel valutare i titoli esteri in base ai principi precedentemente stabiliti dal Consiglio di Stato giustifica la sua condanna.
Le sentenze sul Sostegno in Spagna del 2022 e l’inadempimento del Ministero
Il Consiglio di Stato ha chiarito che non vi è alcuna differenza ai fini del riconoscimento tra títulos propios e oficiales, sia per i titoli di abilitazione che per quelli di specializzazione al Sostegno. In particolare, per le specializzazioni al Sostegno provenienti dalla Spagna, l’Adunanza Plenaria sancisce adesso che la differenza tra titulo oficial e titulo proprio non è un elemento da tenere in considerazione nella valutazione per il riconoscimento in Italia; dunque, il rigetto da parte del MIM sarebbe in ogni caso illegittimo senza una verifica in concreto e basata su un’adeguata analisi comparativa delle corrispondenze tra la formazione svolta e quella richiesta in Italia per l’accesso alla professione.
Nessuna differenza tra Titulos Propios e Oficiales per il Sostegno in Spagna
Il Consiglio di Stato ha chiarito che non vi è alcuna differenza ai fini del riconoscimento tra títulos propios e oficiales, sia per i titoli di abilitazione che per quelli di specializzazione al Sostegno. In particolare, per le specializzazioni al Sostegno provenienti dalla Spagna, l’Adunanza Plenaria sancisce adesso che la differenza tra titulo oficial e titulo proprio non è un elemento da tenere in considerazione nella valutazione per il riconoscimento in Italia; dunque, il rigetto da parte del MIM sarebbe in ogni caso illegittimo senza una verifica in concreto e basata su un’adeguata analisi comparativa delle corrispondenze tra la formazione svolta e quella richiesta in Italia per l’accesso alla professione.
Sostegno in Spagna: Valutazione comparativa e misure compensative
In presenza di un titolo proprio conseguito in un’università legalmente riconosciuta in Spagna, il Ministero è tenuto a comparare la formazione estera con quella italiana. Se sussistono delle lacune formative, il Ministero può disporre misure compensative, come il superamento di esami integrativi o un tirocinio formativo di massimo 300 ore