Durante un’audizione alla Commissione Cultura della Camera riguardante il Decreto Scuola (DL 71/2024), il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha discusso la situazione degli insegnanti di Sostegno abilitati all’estero, illustrando le azioni intraprese e le sfide future. Valditara ha inizialmente delineato lo stato attuale delle cose: “Con CIMEA siamo riusciti a rispondere a 1500 domande; altri 4000 provvedimenti sono pronti e attendono solo il riconoscimento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Complessivamente, parliamo di 5500 casi su un totale di circa 14000”.
Il Ministro ha poi enfatizzato l’importanza di una recente sentenza del Consiglio di Stato italiano che impone il rispetto delle normative europee: “Non possiamo considerare l’Europa solo quando ci fa comodo, dobbiamo considerarla sempre. L’Europa stabilisce che i titoli conseguiti in Spagna o Romania, se rilasciati da università autorizzate, hanno lo stesso valore di quelli ottenuti in Italia”.
Tuttavia, Valditara ha evidenziato una particolarità del sistema italiano per i docenti di Sostegno: “Noi chiediamo di arricchire il percorso di specializzazione sul Sostegno passando attraverso l’acquisizione di alcuni CFU integrativi erogati da INDIRE. In questo modo miriamo a risolvere definitivamente un problema che il Consiglio di Stato ci obbliga ad affrontare in maniera rapida ed una volta per tutte”.
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Inoltre, va segnalato un emendamento presentato dalla Lega, con prima firmataria Giovanna Miele, che mira ad accelerare ulteriormente i processi di riconoscimento dei titoli di specializzazione al Sostegno esteri.
“Al comma 1, sostituire le parole: una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3 con le seguenti: un titolo di specializzazione sul sostegno e sopprimere la parola: amministrativo.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ivi compreso quello conseguito ai sensi del presente articolo, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita, nell’ambito delle procedure volte alla stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero di cui al comma 1.
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