Il Congedo retribuito per dottorato: come funziona.
Attualmente, i dipendenti pubblici possono richiedere un periodo di aspettativa per dedicarsi integralmente alla stesura della tesi di Dottorato (Ph.D.) in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea. Questa opportunità è garantita dalla normativa vigente, che supporta il proseguimento degli studi accademici di massimo livello, riconosciuti come tali in quasi tutti gli Stati membri.
Il Dottorato, percorso formativo post-laurea della durata media di tre anni, può essere svolto con o senza borsa di studio, equiparandosi in quest’ultimo caso a un’attività lavorativa vera e propria. Inoltre, il periodo di congedo contribuisce alla progressione di carriera e al computo dei benefici pensionistici.
Secondo quanto riportato sul portale ufficiale della Funzione Pubblica, l’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (modificato successivamente da norme del 2001 e del 2010), sancisce che il dipendente pubblico che segue un corso di Dottorato senza borsa di studio, o rinuncia ad essa, conserva il proprio trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, con esenzione totale da ogni attività lavorativa. Questo principio è ribadito anche nell’articolo 40 del CCNL 21 maggio 2018, che sottolinea come il Dottorato di Ricerca rappresenti una preziosa occasione di arricchimento culturale e professionale, a vantaggio anche dell’ente di appartenenza del dipendente.
Non è affatto un caso che in molte graduatorie interne di vari settori della Pubblica Amministrazione, il Dottorato di Ricerca venga generosamente valutato per le competenze che esso apporta al dipendente che lo svolge; per fare un esempio, nell’ambito del mondo degli insegnanti, il Dottorato di Ricerca è valutato dai 5 punti fino addirittura ai 12 punti, contribuendo al punteggio complessivo per l’individuazione di eventuali soprannumerari. Al termine del Dottorato, il lavoratore ha diritto a rientrare regolarmente in possesso del proprio posto. La durata del congedo retribuito è precisamente di 3 anni.
Non è affatto un caso che in molte graduatorie interne di vari settori della Pubblica Amministrazione, il Dottorato di Ricerca venga generosamente valutato per le competenze che esso apporta al dipendente che lo svolge; per fare un esempio, nell’ambito del mondo degli insegnanti, il Dottorato di Ricerca è valutato dai 5 punti fino addirittura ai 12 punti, contribuendo al punteggio complessivo per l’individuazione di eventuali soprannumerari. Al termine del Dottorato, il lavoratore ha diritto a rientrare regolarmente in possesso del proprio posto. La durata del congedo retribuito è precisamente di 3 anni.
Normativa su Dottorati esteri e congedo retribuito.
I principi costituzionali e le disposizioni settoriali stabiliscono il diritto del personale docente a usufruire di un congedo retribuito per motivi di studio, anche qualora il Dottorato venga svolto all’estero. Tuttavia, è necessario che il percorso accademico rispetti i requisiti previsti per essere equiparato a un titolo valido in Italia. Non tutti i programmi di Dottorato stranieri, infatti, rispettano le normative italiane ed europee, in particolare quelli che non appartengono al livello 8 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Questi corsi, pur denominati “dottorati”, non consentono il riconoscimento ufficiale e non danno accesso al congedo straordinario.
Per quanto riguarda i dottorati spagnoli, essi risultano pienamente conformi agli standard italiani. Il titolo è equiparato al livello più alto del quadro accademico europeo, e l’accesso richiede il possesso di una laurea magistrale o specialistica (livello 7 EQF).
Ruolo del Dirigente Scolastico e del Ministero
Nel contesto italiano, il congedo retribuito per Dottorato è concesso dal dirigente scolastico, previa verifica della conformità del percorso accademico da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Tale valutazione si basa sulle informazioni contenute nella dichiarazione di valore emessa dal Consolato, che certifica la natura e la qualità del titolo estero.Il parere del Ministero, definito “prognostico”, valuta preventivamente l’equipollenza del titolo straniero con i corrispondenti titoli italiani. Questo processo, sancito dall’articolo 74 del D.P.R. 382/1980, mira a bilanciare l’apertura verso istituzioni di ricerca estere di prestigio con la necessità di garantire la qualificazione accademica dei corsi.
Nel contesto italiano, il congedo retribuito per Dottorato è concesso dal dirigente scolastico, previa verifica della conformità del percorso accademico da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Tale valutazione si basa sulle informazioni contenute nella dichiarazione di valore emessa dal Consolato, che certifica la natura e la qualità del titolo estero.Il parere del Ministero, definito “prognostico”, valuta preventivamente l’equipollenza del titolo straniero con i corrispondenti titoli italiani. Questo processo, sancito dall’articolo 74 del D.P.R. 382/1980, mira a bilanciare l’apertura verso istituzioni di ricerca estere di prestigio con la necessità di garantire la qualificazione accademica dei corsi.
Una Sentenza Esemplare: Il TAR della Campania
Recentemente, il TAR della Campania si è espresso su un caso riguardante il riconoscimento del congedo retribuito per Dottorato all’estero. Il Tribunale ha sottolineato l’importanza di una valutazione ex-ante sulla validità del titolo straniero rispetto a quelli italiani, condannando il Ministero per il ritardo nella risposta al richiedente. La Sentenza impone al Ministero di emettere un parere entro tempi certi, per evitare di penalizzare il dipendente.
Secondo l’articolo 4 del D.P.R. 189/2009, le amministrazioni devono trasmettere la documentazione necessaria al Ministero, che a sua volta ha sessanta giorni per fornire un parere motivato. In caso di inadempienza, i ricorrenti possono rivolgersi al giudice amministrativo, che può nominare un commissario ad acta per garantire il rispetto delle tempistiche.
Le recenti pronunce giudiziarie rappresentano un segnale importante per garantire i diritti dei docenti e la tempestività delle procedure amministrative, promuovendo al contempo la valorizzazione della formazione accademica di alto livello.